|
TESTO
UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: PRIME NOVITA' SUL
DECRETO DI ATTUAZIONE
VENERDI' 7 MARZO 2008
Approvato il decreto
legislativo che attua la delega conferita al Governo
dalla legge 123/07: composto da oltre 300 articoli. Ora passa alle
commissioni parlamentari e alla Conferenza
Stato-Regioni, per poi tornare in Cdm per l'approvazione
definitiva.
Il Consiglio dei
ministri, nonostante l’attuale fase di scioglimento
delle Camere, ha approvato ieri lo schema di decreto
legislativo che dà attuazione alla delega conferita al
Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
salute e sicurezza del lavoro.
Il provvedimento dovrà
ora ricevere il parere delle commissioni parlamentari
competenti e della Conferenza Stato-Regioni, per poi
tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione
definitiva.
Il provvedimento,
di oltre
300 articoli, ridisegna la materia della salute e
sicurezza sul lavoro, le cui regole sono state fino ad
oggi contenute in una lunga serie di disposizioni
succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, e
sostituirà il decreto legislativo 626/94.
I titoli principali del
provvedimento riguardano i luoghi di lavoro, la
attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la
segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i
videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni
meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche,
ecc.), le sostanze pericolose (agenti chimici,
cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti biologici e le
atmosfere esplosive.
È previsto un maggiore
coordinamento nei controlli, il potenziamento del ruolo
dell'INAIL, attività promozionali e di formazione nelle
scuole e nelle università sulla sicurezza sul lavoro.
Specificati precisi obblighi per datori di lavoro e le
sanzioni quando le norme non vengono rispettate.
Queste le principali
novità:
-
l’ampliamento del
campo di applicazione delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori
che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza
alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio
di effettività della tutela che implica la tutela di
tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in
azienda) e finanche ai lavoratori autonomi ed
equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e
interinali;
-
il rafforzamento
delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in
particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori
territoriali (destinati a operare, su base territoriale
o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione
di un rappresentante di sito produttivo, presente in
realtà particolarmente complesse e pericolose (ad
esempio, i porti);
-
la rivisitazione e il
coordinamento delle attività di vigilanza per migliorare
l’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema
informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti
sociali, per la condivisione e la circolazione di
notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
-
il finanziamento
delle azioni promozionali private e pubbliche, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra
le quali l’inserimento nei programmi scolastici e
universitari della materia della salute e sicurezza sul
lavoro;
-
l’eliminazione o la
semplificazione degli obblighi formali, attraverso la
riduzione del numero e del peso per le aziende degli
adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti
sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro;
-
viene istituito il
libretto sanitario e di rischio personale per ogni
lavoratore;
-
la revisione del
sistema delle sanzioni: in base ai criteri indicati
dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena
dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di
lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei
rischi cui possono essere esposti i lavoratori in
aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità.
Nei casi meno gravi di
inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece,
che al datore di lavoro si applichi la sanzione
dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola
ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in
relazione alle singole violazioni.
Per favorire
l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto
legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola
non è applicata la sanzione penale ma una sanzione
pecuniaria. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare
concretamente le conseguenze della violazione o che
adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene,
nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo
caso la sostituzione della pena con una sanzione
pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un
massimo di 24.000.
Ovviamente tale possibilità è esclusa
quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano
determinate, in conseguenza della mancata valutazione
del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute
del lavoratore.
Restano inalterate le
norme del codice penale - estranee all’oggetto della
delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo
589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro.
In caso di colpa
dell'azienda in un infortunio con feriti o morti,
vengono applicati ai responsabili sanzioni
amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione
dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla
collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai
pubblici appalti e gare d'asta, nonché le relative
imputazioni penali.
Rimangono in vigore le
norme già previste sulla sospensione dell'attività
imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando
risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori. La
sospensione termina con la regolarizzazione dei
lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di
rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino
ad un anno. |